Legge contro il voto di scambio politico-mafioso
Senatori GIARRUSSO ed altri: Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso (1302)
In sintesi
La legge modifica l'articolo 416-ter del codice penale per ampliare la fattispecie del voto di scambio politico-mafioso, includendo anche la promessa di voti e altre utilità. L'obiettivo è contrastare più efficacemente l'inquinamento mafioso delle elezioni.
Punti chiave
- ▸ Modifica l'articolo 416-ter del codice penale
- ▸ Estende la punibilità a chi promette voti in cambio di denaro o altre utilità
- ▸ Inasprisce le pene per i reati di scambio elettorale politico-mafioso
A chi si rivolge
Politici, candidati, elettori e organizzazioni mafiose coinvolte in scambi elettorali illeciti
Cosa cambia
Amplia la fattispecie del voto di scambio, includendo la promessa di voti e non solo il voto effettivo, e aumenta le pene previste.
Riferimenti ufficiali
Il contesto della legge 43/2019
La legge n. 43 del 2019 , durante la 18ª legislatura della Repubblica. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2019.
Si inserisce nell'ambito della disciplina relativa a "penale" .
Per il testo integrale e aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche successive, è sempre consigliato consultare la scheda ufficiale su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana vigente. Le informazioni qui pubblicate hanno carattere documentale e divulgativo.