Legge Palma
Senatore PALMA: Divieto di concessione dei benefìci ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale (2719)
In sintesi
La legge vieta la concessione di benefici penitenziari ai condannati per il delitto di associazione di tipo mafioso (articolo 416-ter del codice penale). Introduce un divieto assoluto di accesso a misure alternative alla detenzione e altri benefici per tali reati. Mira a inasprire il trattamento penitenziario per i condannati per mafia.
Punti chiave
- ▸ Divieto di concessione di benefici penitenziari ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale (associazione di tipo mafioso).
- ▸ I benefici vietati includono misure alternative alla detenzione, permessi premio, lavoro all'esterno e semilibertà.
- ▸ La legge modifica l'ordinamento penitenziario (legge 354/1975) introducendo un divieto assoluto per tali condannati.
A chi si rivolge
Condannati per il delitto di associazione di tipo mafioso (articolo 416-ter c.p.) e autorità giudiziarie competenti in materia di esecuzione penale.
Cosa cambia
Introduce un divieto assoluto di concessione di benefici penitenziari per i condannati per associazione mafiosa, modificando l'articolo 4-bis della legge 354/1975.
Riferimenti ufficiali
Il contesto della legge 19/2015
La legge n. 19 del 2015 , durante la 17ª legislatura della Repubblica. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2015.
Si inserisce nell'ambito della disciplina relativa a "penale" .
Per il testo integrale e aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche successive, è sempre consigliato consultare la scheda ufficiale su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana vigente. Le informazioni qui pubblicate hanno carattere documentale e divulgativo.