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Legge n. 19/2015 In vigore

Legge Palma

Senatore PALMA: Divieto di concessione dei benefìci ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale (2719)

Pubblicazione GU
23 febbraio 2015
Legislatura
17ª
Materia
penale

In sintesi

La legge vieta la concessione di benefici penitenziari ai condannati per il delitto di associazione di tipo mafioso (articolo 416-ter del codice penale). Introduce un divieto assoluto di accesso a misure alternative alla detenzione e altri benefici per tali reati. Mira a inasprire il trattamento penitenziario per i condannati per mafia.

Punti chiave

  • Divieto di concessione di benefici penitenziari ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale (associazione di tipo mafioso).
  • I benefici vietati includono misure alternative alla detenzione, permessi premio, lavoro all'esterno e semilibertà.
  • La legge modifica l'ordinamento penitenziario (legge 354/1975) introducendo un divieto assoluto per tali condannati.

A chi si rivolge

Condannati per il delitto di associazione di tipo mafioso (articolo 416-ter c.p.) e autorità giudiziarie competenti in materia di esecuzione penale.

Cosa cambia

Introduce un divieto assoluto di concessione di benefici penitenziari per i condannati per associazione mafiosa, modificando l'articolo 4-bis della legge 354/1975.

Riferimenti ufficiali

Il contesto della legge 19/2015

La legge n. 19 del 2015 , durante la 17ª legislatura della Repubblica. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2015.

Si inserisce nell'ambito della disciplina relativa a "penale" .

Per il testo integrale e aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche successive, è sempre consigliato consultare la scheda ufficiale su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana vigente. Le informazioni qui pubblicate hanno carattere documentale e divulgativo.

Atti correlati

Materia
penale
Legislatura
17ª
Anno
2015