📜 Carta fondamentale della Repubblica

La Costituzione italiana

Promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Testo integrale dei 139 articoli più disposizioni transitorie.

Articoli più consultati

Principi fondamentali

Parte I - Diritti e doveri dei cittadini

Parte II - Ordinamento della Repubblica

Storia e significato della Costituzione del 1948

La Costituzione italiana è stata redatta dall'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946 contestualmente al referendum istituzionale che decretò la fine della monarchia e la nascita della Repubblica. L'Assemblea, presieduta da Giuseppe Saragat e poi da Umberto Terracini, lavorò dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948 e produsse un testo in cui confluirono le tre grandi tradizioni politiche dell'antifascismo italiano: liberale, cattolica e socialista-comunista.

Il risultato è una Costituzione rigida (modificabile solo con procedimento aggravato dell'art. 138), lunga (139 articoli più 18 disposizioni transitorie), programmatica (con norme di indirizzo politico oltre che precettive), compromissoria (frutto del compromesso tra forze di diversa ispirazione) e profondamente democratica e antifascista.

Struttura

La Costituzione si articola in quattro grandi sezioni:

  • Principi fondamentali (artt. 1-12): le basi della Repubblica democratica fondata sul lavoro (art. 1), il riconoscimento dei diritti inviolabili (art. 2), il principio di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3), il ripudio della guerra (art. 11), il tricolore (art. 12).
  • Parte I — Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54): rapporti civili (libertà personale, di associazione, di stampa…), etico-sociali (famiglia, salute, istruzione…), economici (lavoro, sciopero, sindacati, proprietà), politici (voto, partiti, doveri verso la Patria).
  • Parte II — Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139): Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni e autonomie locali, garanzie costituzionali (Corte Costituzionale, revisione costituzionale).
  • Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII): tra cui la XII che vieta la riorganizzazione del partito fascista e la XIII che, fino al 2002, vietava agli ex re Savoia il rientro in Italia (poi modificata).

Modifiche storiche

La Costituzione è stata modificata poche volte, sempre con leggi costituzionali ad hoc:

  • 1963: durata legislature ridotta a 5 anni (artt. 56, 57, 60).
  • 1989: art. 96 — responsabilità penale dei ministri trasferita dalla Corte Costituzionale al giudice ordinario, previa autorizzazione delle Camere.
  • 2001: riforma del Titolo V — ridefinizione delle materie di competenza Stato/Regioni, principio di sussidiarietà, autonomia degli enti locali (artt. 114-133).
  • 2012: principio del pareggio di bilancio — art. 81 modificato per imporre l'equilibrio entrate/spese e disciplinare il ricorso al debito.
  • 2020: riduzione del numero dei parlamentari — Camera da 630 a 400, Senato da 315 a 200 (artt. 56, 57, 59).
  • 2022: art. 9 e art. 41 modificati per inserire la tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Cosa non si può modificare

L'art. 139 dispone: "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". La Corte Costituzionale ha inoltre individuato principi supremi dell'ordinamento — tra cui la sovranità popolare, l'unità della Repubblica, i diritti inviolabili e l'uguaglianza — che si ritengono sottratti anche al procedimento di revisione costituzionale.

I valori fondanti

I primi dodici articoli costituiscono il nucleo identitario della Repubblica:

  • L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (art. 1)
  • I diritti inviolabili dell'uomo sono riconosciuti e garantiti (art. 2)
  • L'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini (art. 3)
  • Il diritto e dovere al lavoro (art. 4)
  • La tutela delle autonomie locali (art. 5) e delle minoranze linguistiche (art. 6)
  • Il principio di laicità e libertà religiosa (artt. 7-8)
  • La tutela della cultura, della ricerca e dell'ambiente (art. 9)
  • Il diritto d'asilo e la conformità al diritto internazionale (art. 10)
  • Il ripudio della guerra di aggressione (art. 11)
  • Il tricolore come bandiera della Repubblica (art. 12)