Parte II - Ordinamento della Repubblica

Titolo VI - Garanzie costituzionali

Articolo 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Inquadramento

L'articolo 136 della Costituzione italiana fa parte della sezione "Parte II - Ordinamento della Repubblica". Si trova all'interno del Titolo VI - Garanzie costituzionali.

Per il testo ufficiale e completamente aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche apportate da leggi costituzionali successive, è sempre possibile consultare il portale Normattiva o la sezione dedicata alla Costituzione di questo portale.

La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo la sua promulgazione da parte del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. È stata redatta dall'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 ed è la fonte di rango più elevato dell'ordinamento giuridico italiano: tutte le altre norme — leggi ordinarie, decreti, regolamenti — devono essere ad essa conformi, pena la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.