Parte II - Ordinamento della Repubblica

Titolo I - Il Parlamento

Sezione I - Le Camere

Articolo 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Inquadramento

L'articolo 59 della Costituzione italiana fa parte della sezione "Parte II - Ordinamento della Repubblica". Si trova all'interno del Titolo I - Il Parlamento. Specificamente collocato nella Sezione I - Le Camere.

Per il testo ufficiale e completamente aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche apportate da leggi costituzionali successive, è sempre possibile consultare il portale Normattiva o la sezione dedicata alla Costituzione di questo portale.

La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo la sua promulgazione da parte del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. È stata redatta dall'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 ed è la fonte di rango più elevato dell'ordinamento giuridico italiano: tutte le altre norme — leggi ordinarie, decreti, regolamenti — devono essere ad essa conformi, pena la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.