Parte II - Ordinamento della Repubblica

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Articolo 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.

Inquadramento

L'articolo 125 della Costituzione italiana fa parte della sezione "Parte II - Ordinamento della Repubblica". Si trova all'interno del Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni.

Per il testo ufficiale e completamente aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche apportate da leggi costituzionali successive, è sempre possibile consultare il portale Normattiva o la sezione dedicata alla Costituzione di questo portale.

La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo la sua promulgazione da parte del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. È stata redatta dall'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 ed è la fonte di rango più elevato dell'ordinamento giuridico italiano: tutte le altre norme — leggi ordinarie, decreti, regolamenti — devono essere ad essa conformi, pena la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.