Parte II - Ordinamento della Repubblica

Titolo III - Il Governo

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Inquadramento

L'articolo 98 della Costituzione italiana fa parte della sezione "Parte II - Ordinamento della Repubblica". Si trova all'interno del Titolo III - Il Governo. Specificamente collocato nella Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

Per il testo ufficiale e completamente aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche apportate da leggi costituzionali successive, è sempre possibile consultare il portale Normattiva o la sezione dedicata alla Costituzione di questo portale.

La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo la sua promulgazione da parte del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. È stata redatta dall'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 ed è la fonte di rango più elevato dell'ordinamento giuridico italiano: tutte le altre norme — leggi ordinarie, decreti, regolamenti — devono essere ad essa conformi, pena la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.