Parte II - Ordinamento della Repubblica

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: politica estera; immigrazione; rapporti con le confessioni religiose; difesa; moneta; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; ordine pubblico; cittadinanza; giurisdizione; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; tutela dell'ambiente; e altre indicate dalla Costituzione.

Inquadramento

L'articolo 117 della Costituzione italiana fa parte della sezione "Parte II - Ordinamento della Repubblica". Si trova all'interno del Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni.

Per il testo ufficiale e completamente aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche apportate da leggi costituzionali successive, è sempre possibile consultare il portale Normattiva o la sezione dedicata alla Costituzione di questo portale.

La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo la sua promulgazione da parte del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. È stata redatta dall'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 ed è la fonte di rango più elevato dell'ordinamento giuridico italiano: tutte le altre norme — leggi ordinarie, decreti, regolamenti — devono essere ad essa conformi, pena la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.