Legge sulla carne sintetica e denominazione carne
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali<em> </em> (1324)
In sintesi
La legge vieta la produzione e la vendita di alimenti e mangimi ottenuti da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. Vieta inoltre l'uso del termine 'carne' per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
Punti chiave
- ▸ Divieto di produzione e immissione sul mercato di alimenti e mangimi da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati.
- ▸ Divieto di utilizzare denominazioni legate alla carne per prodotti a base di proteine vegetali.
- ▸ Sanzioni per i trasgressori.
A chi si rivolge
Produttori e distributori di alimenti e mangimi, in particolare quelli operanti nel settore delle proteine alternative e della carne sintetica.
Cosa cambia
Introduce un divieto assoluto per gli alimenti derivati da colture cellulari animali e impone restrizioni sull'etichettatura dei prodotti a base vegetale.
Riferimenti ufficiali
Il contesto della legge 172/2023
La legge n. 172 del 2023 , durante la 19ª legislatura della Repubblica. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1 dicembre 2023.
Si inserisce nell'ambito della disciplina relativa a "agricoltura" .
Per il testo integrale e aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche successive, è sempre consigliato consultare la scheda ufficiale su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana vigente. Le informazioni qui pubblicate hanno carattere documentale e divulgativo.