Legge di ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona
Ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (1502)
In sintesi
La legge ratifica l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, che estende la protezione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. L'atto consente l'adesione di organizzazioni intergovernative e amplia la portata della protezione. La legge autorizza il governo a dare piena esecuzione all'accordo.
Punti chiave
- ▸ Ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona del 20 maggio 2015
- ▸ Estensione della protezione delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche a livello internazionale
- ▸ Possibilità di adesione per organizzazioni intergovernative
- ▸ Autorizzazione al governo per l'esecuzione dell'accordo
A chi si rivolge
Produttori e associazioni di prodotti agricoli e alimentari, nonché enti pubblici e privati coinvolti nella tutela delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.
Cosa cambia
Introduce un sistema internazionale aggiornato per la protezione delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, ampliando la copertura e consentendo l'adesione di organizzazioni intergovernative.
Riferimenti ufficiali
Il contesto della legge 13/2026
La legge n. 13 del 2026 , durante la 19ª legislatura della Repubblica. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2026.
Si inserisce nell'ambito della disciplina relativa a "agricoltura" .
Per il testo integrale e aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche successive, è sempre consigliato consultare la scheda ufficiale su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana vigente. Le informazioni qui pubblicate hanno carattere documentale e divulgativo.