Corte Costituzionale
Giurisdizione su legittimità costituzionale leggi statali e regionali, conflitti tra poteri.
La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni, e sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
Sito ufficiale ↗Sentenze pubblicate (5)
Corte Costituzionale 242/2019 — Aiuto al suicidio (caso Cappato)
Non è punibile, a determinate condizioni, chi agevoli l'esecuzione del proposito di suicidio di un paziente irreversibile, in condizioni di sofferenza intollerabile, capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Corte Costituzionale 115/2018 — Caso Taricco (controlimiti, prescrizione e diritto UE)
Rapporto tra diritto UE e principio di legalità penale; sospensione della prescrizione per reati IVA aggravati.
Corte Costituzionale 1/2014 — Incostituzionalità della legge elettorale Porcellum
Legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (cd. Porcellum), in particolare il premio di maggioranza senza soglia minima e le liste bloccate.
Corte Costituzionale 238/2014 — Immunità degli Stati esteri e controlimiti
Legittimità costituzionale di norme che riconoscono l'immunità giurisdizionale agli Stati esteri per crimini contro l'umanità.
Corte Costituzionale 203/1989 — Principio supremo di laicità dello Stato
Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; principio di laicità dello Stato come implicato dal sistema costituzionale.
Funzioni e competenze di Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è l'organo cardine del controllo costituzionale italiano. Le sue principali funzioni sono:
- Giudicare la legittimità costituzionale delle leggi (statali e regionali) e degli atti aventi forza di legge.
- Risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni.
- Giudicare le accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
- Giudicare l'ammissibilità dei referendum abrogativi.
Le sentenze di accoglimento (incostituzionalità) hanno effetto erga omnes ed ex tunc: la norma cessa di avere efficacia per chiunque dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.