SCHULLIAN ed altri; ASCANI; MINARDO; SASSO ed altri; CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; LATTANZIO: Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (43-1350-1573-1649-1924-2069)
In sintesi
La legge n. 33 del 2022 introduce la possibilità per gli studenti universitari di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea, di diploma accademico o di specializzazione, anche presso università diverse. La norma modifica il Regio Decreto 1592/1933 e altre disposizioni, consentendo la doppia iscrizione a partire dall'anno accademico 2022/2023.
Punti chiave
- ▸ Consente l'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (laurea, diploma accademico, specializzazione).
- ▸ Modifica l'articolo 142 del Regio Decreto 1592/1933 e altre norme precedenti che vietavano la doppia iscrizione.
- ▸ La doppia iscrizione è possibile anche presso università diverse, sia pubbliche che private.
A chi si rivolge
Studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Cosa cambia
Abroga il divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, permettendo agli studenti di frequentare due percorsi formativi contemporaneamente.
Riferimenti ufficiali
Il contesto della legge 33/2022
La legge n. 33 del 2022 , durante la 18ª legislatura della Repubblica. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 aprile 2022.
Si inserisce nell'ambito della disciplina relativa a "universita ricerca" .
Per il testo integrale e aggiornato, comprensivo delle eventuali modifiche successive, è sempre consigliato consultare la scheda ufficiale su Normattiva, il portale ufficiale della legislazione italiana vigente. Le informazioni qui pubblicate hanno carattere documentale e divulgativo.